IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Atteso  che  la  ricorrente  ha  lavorato  con  la  qualifica   di
 coadiutrice  familiare nella societa' commerciale di fatto costituita
 dai germani Barone Raffaele (coniuge) e Barone Carmelo (cognato), per
 il periodo dal 1› settembre 1968 al 21 agosto 1975;
      che, a seguito della cessazione di detta societa',  avvenuta  in
 data 21 agosto 1975, la ricorrente e' stata autorizzata dall'I.N.P.S.
 di  Lecce,  con  provvedimento  del  28  marzo  1981,  al  versamento
 volontario  di  contributi  previdenziali  per  il  periodo  dal   1›
 settembre 1975 al 31 marzo 1992;
      che  la  domanda  di  pensione  di  vecchiaia,  presentata dalla
 ricorrente  in  data  15  dicembre  1989,   al   raggiungimento   del
 sessantesimo  anno  d'eta',  non  e'  stata  accolta dall'I.N.P.S. di
 Lecce, per effetto della cancellazione  dei  contributi  versati  nel
 periodo dal 1› gennaio 1971 al 21 agosto 1975;
      che  detta  cancellazione  e'  stata conseuente all'eliminazione
 della posizione assicurativa di  Barone  Raffaele  (coniuge)  per  il
 periodo dal 1› gennaio 1971 al 21 agosto 1975;
      che,  prima  del  provvedimento  di  rigetto  della  domanda  di
 pensione (20 marzo  1990),  nessuna  decisione  e'  stata  notificata
 direttamente  alla  ricorrente  in ordine all'avvenuta modifica della
 sua posizione assicurativa,  in  violazione,  pertanto,  dell'art.  4
 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
    Rilevato  che,  ai  sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n.
 613/1966,  l'assicurazione   obbligatoria   per   l'invalidita',   la
 vecchiaia  ed  i superstiti e' stata estesa ai "familiari coadiutori"
 degli esercenti piccole imprese commerciali;
      che, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge n.  613/1966,
 si  considerano  familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o
 legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i  fratelli
 e le sorelle;
      che,  pertanto,  la  ricorrente, dopo la cancellazione di Barone
 Raffele (comiuge) dall'albo degli esercenti imprese commerciali,  non
 avrebbe  avuto  piu'  titolo,  per  la sopra richiamata normativa, ad
 essere iscritta quale coadiutrice familiare, per il  periodo  dal  1›
 gennaio  1971 al 21 agosto 1975, potendo vantare soltanto un rapporto
 di affinita' con Barone  Carmelo  (cognato),  gestore  dell'esercizio
 commerciale in oggetto;
    Considerato che l'individuazione dei famigliari coadiutori, di cui
 all'art.  2  della  legge  n. 613/1966, e' stata disposta per il solo
 fatto che, prima della riforma  del  diritto  di  famiglia,  il  loro
 lavoro   sarebbe   stato   diversamente   inteso   come   prestazione
 benevolentiae vel affectionis causa, con  conseguente  esclusione  di
 quel  titolo  (esistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato e
 autonomo) che e' condizione essenziale  per  la  tutela  assicurativa
 obbligatoria;
      che,  con  la novella del 1975, e' stato riconosciuto l'istituto
 dell'impresa  familiare,  che   espressamente   consente   di   poter
 inquadrare  l'ativita'  di  lavoro  nella  famiglia tra i rapporti di
 lavoro subordinato o autonomo;
      che,  pertanto,  e'  venuta  meno  la   regione   giustificativa
 dell'art. 2, primo comma, della legge n. 613/1966;
    Osservando che l'art. 230- bis, terzo comma, del cod. civ. intende
 come  familiare  il  coniuge,  i  parenti  entro il terzo grado e gli
 affini entro il secondo;
     che, quindi, l'art. 2, primo  comma,  della  legge  n.  613/1966,
 appare  in  contrasto  con  gli  artt.  3  e 38, secondo comma, della
 Costituzione,  perche'  i  familiari  ricompresi  nella   definizione
 dell'art.  230-  bis,  terzo  comma,  del  cod.  civ.,  devono  tutti
 partecipare  all'impresa  familiare  con  gli  stessi  diritti,   ivi
 compresi quelli previdenziali;
      che  questo  convincimento  e'  stato  gia' espresso dalla Corte
 costituzionale con la sentenza n. 485 del 29 dicembre 1992, anche  se
 con riferimento all'impresa artigiana;
    Sottolineando  che  la  ricorrente,  in  quanto  cognata di Barone
 Carmelo, e' stata rispetto  a  questi  affine  di  primo  grado,  nel
 periodo  dal  1›  gennaio  1971  al  21  agosto  1975,  in  cui lo ha
 coadiuvato nell'esercizio dell'impresa familiare;
      che la dedotta questione  di  illegittimita'  costituzionale  e'
 rilevante  nel  presente  giudizio,  non  potendo  la ricorrente aver
 diritto alla chiesta pensione di vecchiaia senza l'accreditamento dei
 contributi previdenziali per il periodo dal 1›  gennaio  1971  al  21
 agosto 1975;