IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; Atteso che la ricorrente ha lavorato con la qualifica di coadiutrice familiare nella societa' commerciale di fatto costituita dai germani Barone Raffaele (coniuge) e Barone Carmelo (cognato), per il periodo dal 1 settembre 1968 al 21 agosto 1975; che, a seguito della cessazione di detta societa', avvenuta in data 21 agosto 1975, la ricorrente e' stata autorizzata dall'I.N.P.S. di Lecce, con provvedimento del 28 marzo 1981, al versamento volontario di contributi previdenziali per il periodo dal 1 settembre 1975 al 31 marzo 1992; che la domanda di pensione di vecchiaia, presentata dalla ricorrente in data 15 dicembre 1989, al raggiungimento del sessantesimo anno d'eta', non e' stata accolta dall'I.N.P.S. di Lecce, per effetto della cancellazione dei contributi versati nel periodo dal 1 gennaio 1971 al 21 agosto 1975; che detta cancellazione e' stata conseuente all'eliminazione della posizione assicurativa di Barone Raffaele (coniuge) per il periodo dal 1 gennaio 1971 al 21 agosto 1975; che, prima del provvedimento di rigetto della domanda di pensione (20 marzo 1990), nessuna decisione e' stata notificata direttamente alla ricorrente in ordine all'avvenuta modifica della sua posizione assicurativa, in violazione, pertanto, dell'art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 613; Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 613/1966, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' stata estesa ai "familiari coadiutori" degli esercenti piccole imprese commerciali; che, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge n. 613/1966, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle; che, pertanto, la ricorrente, dopo la cancellazione di Barone Raffele (comiuge) dall'albo degli esercenti imprese commerciali, non avrebbe avuto piu' titolo, per la sopra richiamata normativa, ad essere iscritta quale coadiutrice familiare, per il periodo dal 1 gennaio 1971 al 21 agosto 1975, potendo vantare soltanto un rapporto di affinita' con Barone Carmelo (cognato), gestore dell'esercizio commerciale in oggetto; Considerato che l'individuazione dei famigliari coadiutori, di cui all'art. 2 della legge n. 613/1966, e' stata disposta per il solo fatto che, prima della riforma del diritto di famiglia, il loro lavoro sarebbe stato diversamente inteso come prestazione benevolentiae vel affectionis causa, con conseguente esclusione di quel titolo (esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e autonomo) che e' condizione essenziale per la tutela assicurativa obbligatoria; che, con la novella del 1975, e' stato riconosciuto l'istituto dell'impresa familiare, che espressamente consente di poter inquadrare l'ativita' di lavoro nella famiglia tra i rapporti di lavoro subordinato o autonomo; che, pertanto, e' venuta meno la regione giustificativa dell'art. 2, primo comma, della legge n. 613/1966; Osservando che l'art. 230- bis, terzo comma, del cod. civ. intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo; che, quindi, l'art. 2, primo comma, della legge n. 613/1966, appare in contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, perche' i familiari ricompresi nella definizione dell'art. 230- bis, terzo comma, del cod. civ., devono tutti partecipare all'impresa familiare con gli stessi diritti, ivi compresi quelli previdenziali; che questo convincimento e' stato gia' espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 485 del 29 dicembre 1992, anche se con riferimento all'impresa artigiana; Sottolineando che la ricorrente, in quanto cognata di Barone Carmelo, e' stata rispetto a questi affine di primo grado, nel periodo dal 1 gennaio 1971 al 21 agosto 1975, in cui lo ha coadiuvato nell'esercizio dell'impresa familiare; che la dedotta questione di illegittimita' costituzionale e' rilevante nel presente giudizio, non potendo la ricorrente aver diritto alla chiesta pensione di vecchiaia senza l'accreditamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 1 gennaio 1971 al 21 agosto 1975;